domenica 1 marzo 2009

Diritto all'oblio in rete

In altre parole: ho diritto che certe informazioni siano sotto il mio controllo anche dopo la loro pubblicazione sul web?

La questione non è da poco e lo spunto mi viene da un post di Roberto Dadda sul suo blog.

Incominciamo con il dire che, a mio avviso, dobbiamo considerare due tipologie di informazioni: quelle che volontariamente pubblichiamo in prima persona, come questi posts o la pagina del profilo, e quelle che altri pubblicano e che ci riguardano.

Le informazioni del primo tipo non mi preoccupano più di tanto: se ho deciso di rendere pubblico qualcosa di me, dovrei aver ben chiaro cosa sto facendo. Il condizionale è d'obbligo considerata l'esistenza di personaggi che mettono sulla loro web page il numero di cellulare e poi si lamentano delle telefonate che ricevono.
Il problema che può sorgere in questo caso è solo di obsolescenza: potrei volere che una informazione venisse eliminata perché non più attuale. Ma questo è un aspetto secondario o facilmente risolvibile contestualizzando temporalmente ciò che mettiamo on-line (basta una data nella pagina e chi la legge può farsi un'idea dell'attualità delle informazioni contenute).

Le informazioni che altri pubblicano su di noi, al contrario, presentano aspetti più critici.
Facciamo un esempio: supponiamo che venga accusato di un crimine abbietto e che un giornale pubblichi la notizia sulla sua versione on-line. Questa viene indicizzata e, nei motori di ricerca, il mio nome associato al crimine. Le indagini proseguono e vengo completamente scagionato ma il giornale non pubblica la notizia nella versione on-line.
Ho diritto che la prima notizia, che mi associa ad un crimine non commesso, sparisca dalla rete?
Si e no allo stesso tempo. Si, perché è una notizia falsa (non ho commesso il fatto). No, perché in quel momento era vera (ero sospettato di aver commesso il fatto).
In realtà una notizia è intrinsecamente un divenire: nasce e si evolve con informazioni successive che possono anche rivoltarla completamente. Non c'è nulla di male a tener traccia di tutti i passaggi. Solo che, appunto, devono esserci tutti, altrimenti la notizia diviene inattendibile.
Più che un diritto all'oblio, peraltro impossibile da ottenere anche per meri motivi pratici, dovremmo poter
avere diritto che, se qualcosa viene pubblicato, lo sia per intero, in modo che il divenire della notizia sia esposto nella sua interezza.
Solo in questo modo la notizia può essere definita tale.

Direte: ma perché questo deve valere solo per la rete e non anche per i giornali cartacei? Avete ragione, teoricamente dovrebbe valere per entrambi ma, a mio avviso, le notizie pubblicate su supporto cartaceo sono già intrinsecamente destinate all'oblio perché limitate in termini di spazio (numero di copie del giornale e sua distribuzione territoriale) e tempo (labilità della memoria umana).
Se mi contatta qualcuno che non conosco non vado certo in emeroteca a cercare il suo nome sui giornali, ma una ricerchina in Google la faccio di sicuro.

Nessun commento:

Posta un commento